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In materia di locazione può accadere che le parti stipulino un contratto con cui si accordano per una determinata somma che il conduttore è tenuto a versare a titolo di canone e, contemporaneamente, sottoscrivano un diverso atto giuridico con cui prevedono la corresponsione di un canone maggiorato.
Al ricorrere di questa ipotesi si è in presenza di due differenti contratti, uno apparente ed uno dissimulato, quest’ultimo corrispondente alla reale intenzione delle parti.
Occorre pertanto descrivere preliminarmente l’istituto della simulazione del contratto.