tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Permuta di terreno con immobile da realizzarsi su parte dello stesso

La Rivista | nº 01 Gennaio 2021


Permuta di terreno con immobile da realizzarsi su parte dello stesso

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

La permuta, ai sensi dell’art. 1152 c.c., è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro. Rientra nella tipologia dei contratti di scambio che realizzano un “do ut des” e differisce dalla vendita poiché consiste, appunto, in uno scambio di cosa contro cosa per cui non si fa ricorso al denaro quale strumento di misura economica del bene acquistato; ciascuno dei beni scambiati è correlato all’altro in ragione del suo valore.

Dal punto di vista commerciale, il ricorso alla permuta (o baratto) è del tutto superato e per tale motivo non presenta più grande interesse: in genere si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita (art. 1555 c.c.) quali, ad esempio, quelle riguardanti la garanzia per evizione, ovverosia la garanzia fornita dal venditore che la proprietà della cosa venduta, o un diritto reale su di essa, non appartiene ad un terzo.

La permuta immobiliare, tuttavia, sembra essere ancora diffusa come si vedrà in seguito, per cui questa assume rilevanza ai fini fiscali, in particolare per quanto concerne le imposte ad essa connesse, prima fra tutte l’imposta di registro. Il D.P.R. n. 131/1986, art. 43, comma 1, lett. b), dispone, infatti, che la base imponibile delle permute è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta.

A tale riguardo, l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 13 febbraio 2007), prima dell’intervenuta modifica della tassazione degli atti di compravendita di beni immobili (operata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011), aveva chiarito che la permuta era da considerarsi, ai sensi del citato art. 43, come un unico negozio giuridico e questo principio era ritenuto tale anche per le formalità relative alla trascrizione dei beni immobili trasferiti contestualmente; questo perché il D.P.R. n. 347/1990, art. 2 (Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale - TUIC) stabilisce che l’imposta ipotecaria proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Relativamente all’imposta catastale, invece, il negozio della permuta - sempre secondo l’Amministrazione finanziaria - dava luogo a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile), con la conseguenza che andavano assolte le rispettive imposte in modo autonomo e, a tale scopo, la base imponibile era determinata in base al valore venale in comune commercio dei beni immobili.

Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


Sei già abbonato?






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.