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Uno dei temi più ricorrenti nella chiusura dei bilanci 2020 riguarda l’applicabilità dell’articolo 110 del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), ossia della norma che consente la rivalutazione dei beni d’impresa immobilizzati e delle partecipazioni di controllo e collegamento. La possibilità di effettuare una rivalutazione meramente contabile, vale a dire senza effetto fiscale, ovvero di attribuire anche rilevanza fiscale con un costo molto modesto (imposta sostitutiva indifferenziata del 3%) impone alle imprese una attenta valutazione di questo provvedimento. Ma esattamente quali beni possono essere oggetto di rivalutazione?
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 110 del D.L. 104/2020 («Decreto Agosto»), possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, ad eccezione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (e degli altri «beni merce»), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ex art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.
In definitiva, la rivalutazione del Decreto Agosto è applicabile a: