tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Le garanzie bancarie nel commercio internazionale

La Rivista | nº 04 Aprile 2021


Le garanzie bancarie nel commercio internazionale

di Alessandro Russo, avvocato (*)

Il termine “garanzia bancaria” genera spesso confusione in quanto con tale espressione ci si può riferire ad istituti che, seppur apparentemente simili e diretti a svolgere la stessa funzione, possono avere caratteristiche e, soprattutto, una struttura giuridica diversa. La terminologia utilizzata nei testi di garanzia è spesso fuorviante ed induce facilmente in errore. È importante quindi, a prescindere dalla denominazione, comprendere la struttura giuridica di riferimento ed il contenuto obbligatorio, nonché le modalità operative di una garanzia bancaria, al fine di poter riuscire, di volta in volta, ad individuare in quale “modello” inquadrare lo strumento utilizzato. Il classico esempio, per quanto riguarda l’Italia, è dato dalle differenze esistenti tra la fideiussione e la garanzia a prima richiesta. Tuttavia, in contesti internazionali, siano essi riferiti ad operazioni di compravendita piuttosto che di appalto, potrebbe non risultare chiaro il contenuto obbligatorio della garanzia fornita e/o ricevuta da banche di altri Paesi, con conseguenze inaspettate che si manifestano soltanto quando il rapporto tra i soggetti coinvolti entra nella fase patologica.

Bisogna essere certi della natura della prestazione promessa dalla banca garante, che potrebbe essere sia accessoria (l’esempio classico è quello della fideiussione bancaria secondo il diritto italiano) sia autonoma, cioè svincolata dal contratto e ove l’obbligazione del garante sorge direttamente nei confronti del beneficiario. Soltanto in caso di contratto autonomo di garanzia, quindi, il beneficiario è realmente sicuro di riuscire ad ottenere senza complicazioni ulteriori (ad esempio l’utilizzo di eccezioni spettanti al debitore principale da parte del garante) il pagamento da parte della banca. Il contratto autonomo di garanzia è quel contratto attraverso il quale un soggetto, garante, si obbliga direttamente nei confronti di un beneficiario, al pagamento di una somma predeterminata nel caso in cui si verifichi un determinato evento, cioè il mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione del debitore principale. Nonostante la menzione del rapporto principale, non si configura una garanzia con il vincolo dell’accessorietà come accade nella fideiussione ma, all’opposto, la prestazione è totalmente svincolata (autonoma) in quanto il rapporto obbligatorio nasce direttamente tra il garante ed il beneficiario ed è verso quest’ultimo che si crea il vincolo obbligatorio della banca. Sulla base di una semplice richiesta di pagamento inoltrata dal beneficiario al garante, ove si manifesta l’avvenuto inadempimento (o adempimento inesatto, o parziale a seconda dei casi) della controparte, il garante verserà al beneficiario la predeterminata somma (totale o parziale) di cui all’obbligazione assunta in precedenza a titolo di garante.

Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


Sei già abbonato?






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.