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La Rivista | nº 05 Maggio 2021


Il concetto e la definizione giuridica della "rete di imprese"

di Marco Tupponi, avvocato (*)

La necessità che le imprese si mettano “in rete” è ormai diventata un’esigenza imprescindibile non solo per l’accelerazione che l’internazionalizzazione ha avuto negli ultimi anni, non solo per la dimensione ridotta delle imprese italiane, ma anche, vista la crisi finanziaria del 2008 e il COVID-19 di questo periodo, per creare un po’ di “massa critica” imprenditoriale.

Dal punto di vista giuridico, il fenomeno si caratterizza per mantenere la piena autonomia ed indipendenza delle imprese partecipanti, consentendo forme organizzative gerarchiche, legate esclusivamente al potere contrattuale e non al controllo proprietario.

La nozione del contratto di rete

Con il D.L. 5/2009 e successive modifiche ed integrazioni, il Legislatore italiano, sulla spinta di impulsi provenienti tanto dal mondo economico ed associativo, quanto dalla dottrina, ha introdotto nell’ordinamento una nuova figura contrattuale tipica, al fine di offrire al mondo imprenditoriale un nuovo e più funzionale strumento negoziale per disciplinare, in un’ottica di promozione e di incentivazione, quel complesso sistema di rapporti e di relazioni che caratterizza, dal punto di vista economico e giuridico, la realtà delle “reti di impresa”.

Il legislatore nel dettare la nozione di “contratto di rete”, individua gli elementi essenziali della fattispecie.

In particolare, si tratta di un contratto plurisoggettivo con comunione di scopo che si caratterizza:

  1. sotto il profilo soggettivo, per il fatto che le parti devono avere la qualità di imprenditori e l’imprenditore agricolo, ovviamente, rientra in questa nozione;
  2. sotto il profilo oggettivo, nel poter ricomprendere una pluralità di attività, che vanno dallo scambio di informazioni e prestazioni, alla collaborazione in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle rispettive imprese, sino al vero e proprio esercizio in comune di un’attività di impresa;
  3. sul piano dello scopo, nell’essere volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese partecipanti, sia individualmente che collettivamente intese.

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