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La Rivista | nº 06 Giugno 2021


Il punto sulle attività connesse di trasformazione di prodotti agricoli

di Guido Bianchi, esperto di fiscalità agraria

In tema di attività agricole connesse non esiste ancora una significativa giurisprudenza, nonostante siano trascorsi oramai vent’anni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge di Orientamento per il settore agricolo (2001), che, come è noto, hanno riscritto la definizione di imprenditore agricolo. Tuttavia, nelle poche pronunce che ci sono state negli ultimi anni, sembra consolidarsi una linea interpretativa restrittiva, soprattutto riguardo alle attività di trasformazione di prodotti ottenuti dall’attività di coltivazione e allevamento da parte dell’imprenditore agricolo.

Ed è proprio sulle attività di trasformazione che vogliamo fare il punto, analizzando, seppur sinteticamente, quali sono i requisiti richiesti dalla legge affinché possano rientrare nella sfera dell’attività agricola, tenendo conto delle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e di quelle dei giudici che finora si sono espressi sulla materia.

Il comma 3 dell’art. 2135

La norma di riferimento è contenuta nell’art. 2135 del Codice Civile, al 3° comma:

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali …”

Poche righe, dalle quali si ricavano tre presupposti:

  • l’attività di trasformazione deve essere esercitata dallo stesso soggetto (imprenditore agricolo, qualsiasi forma giuridica abbia assunto) che ha ottenuto il prodotto (o i prodotti) oggetto di trasformazione;
  • il prodotto base (materia prima) oggetto di trasformazione deve quindi essere il risultato di una delle tre attività agricole principali (o primarie) esercitata dal medesimo imprenditore (coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento degli animali);
  • nel processo di trasformazione devono prevalere le materie prime di cui al precedente punto 2.

Per ulteriore sintesi: nell’attività di trasformazione (attività secondaria) devono essere utilizzate sempre e in prevalenza materie prime (prodotti agricoli) ricavate da una o più attività primarie esercitate dal medesimo soggetto.

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