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La Rivista | nº 10 Ottobre 2021


La responsabilità del destinatario dalla merce per il pagamento del trasporto

di Gualtiero Roveda, avvocato

Le imprese del settore agricolo fanno principalmente ricorso al trasporto su strada per movimentare merci con tempestività e garantire la qualità dei prodotti.

In tutta Europa, il settore dell’autotrasporto attraversa, da diversi anni, una crisi profonda e la necessità di ristabilire condizioni di mercato eque, all’interno del comparto, è da tempo una delle priorità dell’agenda politica del Commissario ai Trasporti dell’Unione, particolarmente sentita nel nostro Paese dove i trasporti commerciali avvengono per circa l’85% su strada.

Il legislatore nazionale è più volte intervenuto in materia, sia per responsabilizzare coloro che beneficiano dell’attività svolta dalle imprese di trasporto, sia per tutelare le parti deboli della filiera.

Nell’ambito delle rilevanti responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella catena del trasporto di beni, particolare attenzione merita quella del destinatario delle merci in ordine al pagamento del corrispettivo, in quanto poco conosciuta dagli operatori del settore e spesso implicante pregiudizi.

1. Mittente - Vettore - Destinatario

Il contratto di trasporto stipulato dal mittente a favore di un terzo destinatario - a prescindere dagli accordi tra loro intervenuti circa i termini di resa - presuppone una delegazione di pagamento (delegatio solvendi) ex art. 1269 c.c., co. 1, mediante la quale il debitore (mittente) assegna al creditore (vettore) un nuovo debitore (destinatario) che, tuttavia, ha facoltà di liberarsi dall’obbligo di pagamento rifiutando la prestazione effettuata a suo favore. Se, invece, il destinatario accetta o chiede la consegna della merce, manifesta inequivocabilmente l’intenzione di voler approfittare del contratto stipulato a proprio favore. sostituendosi ex lege nei diritti e obblighi facenti capo al mittente. Tale assunto trova conferma nell’art. 1692 c.c. a mente del quale il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti non può rivolgersi al mittente per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario
(Cassazione, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; si vedano anche Cass. Sez. 3, Sent. n. 18300/2003; Cass. Sez. 3, Sent. n. 19225/2013).

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