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Premessa
Con la Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in relazione alle modifiche normative introdotte dal Decreto Antifrode (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) volto a contrastare gli abusi operati nel comparto dei bonus edilizi.
In particolare, l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria ci consente di tracciare una panoramica su quelli che sono i nuovi adempimenti introdotti a partire dal 12 novembre scorso, con esplicito riferimento alle richieste di apposizione del visto di conformità e delle attestazioni da rilasciare per gli interventi legati al Superbonus 110% nonché agli altri bonus correlati al mondo dell’edilizia.
Come noto, il Decreto Antifrode trova la sua ragione d’esistere nel fatto che, a seguito dei numerosi controlli esperiti nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie, sono emerse statistiche sconfortanti che hanno evidenziato il frequente ricorso a sovrastime dei costi sostenuti e a comportamenti fraudolenti nella determinazione e nell’utilizzo dei crediti d’imposta corrispondenti.
Per tali motivi sono state introdotte misure di contrasto alle frodi che estendono i controlli volti ad arginare il sopracitato malcostume.
Ci riferiamo, in particolare, all’introduzione dell’obbligo di produrre visti di conformità ed attestazioni riguardanti la congruità delle spese sostenute per fattispecie di interventi per i quali, fino all’11 novembre scorso, tale obbligo non era previsto.