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L’articolo 1, comma 988, della Legge di Bilancio 2022 prevede il mantenimento, ad ogni effetto di legge, della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che, a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del Codice Civile ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
Si tratta di una disposizione fortemente richiesta dalle imprese del settore primario e dalle loro associazioni di categoria, al fine di far fronte agli eventi calamitosi ed alle epidemie che, sempre più frequentemente, condizionano l’attività produttiva del settore primario e che, per ragioni non riconducibili alla volontà degli imprenditori agricoli, possono determinare gravi ripercussioni sulle loro imprese.
Da sempre le attività agricole, essendo legate alle stagioni ed al ciclo biologico, sono soggette agli “imprevisti” determinati da eventi atmosferici calamitosi o alla diffusione di epidemie che possono compromettere la produzione di una stagione agraria oppure di qualche ciclo di allevamento. Per tale ragione, le imprese agricole possono assicurare le loro produzioni beneficiando anche di sostegni in tale direzione. Tuttavia, non sempre la marginalità delle produzioni agricole consente all’imprenditore di assicurare le proprie attività per prevenire i danni derivanti da eventi straordinari. Inoltre, l’intervento assicurativo può tuttalpiù indennizzare l’impresa per le mancate produzioni ma non anche sopperire alle conseguenze di natura “commerciale e contrattuale” che le imprese danneggiate subiscono in tali circostanze.