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L’introduzione del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni materiali ed immateriali è stata disposta, in origine, dalla Legge n. 160/2019, sostituendo con tale misura, a partire dall’anno 2020, la disciplina del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento.
Con la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), seppure per un arco temporale limitato, si è assistito ad un potenziamento di questa misura volta ad incentivare l’ammodernamento e l’adeguamento tecnologico di imprese e lavoratori autonomi.
L’art. 1, comma 44, della Legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato fino al 2025, con possibile «allargamento» temporale al primo semestre 2026, i crediti di imposta per gli investimenti in beni Industria 4.0, prevedendo misure fortemente ridotte rispetto a quelle fissate dalla Legge n. 178 del 2020, sia in termini di percentuali sia con riguardo ai plafond di spesa agevolabile. Nessuna proroga è stata prevista, rispetto al precedente termine, per gli incentivi su investimenti in beni “non Industria 4.0”.
Per quanto riguarda i beneficiari del credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali non vi sono modifiche all’impianto precedentemente stabilito dalla Legge n. 160/2019 e confermato dalla Legge n. 178/2020.
Pertanto, il credito spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. L’incentivo non assume, quindi, la natura di aiuto di Stato.
Non rileva il regime contabile - ordinario o semplificato - adottato.
Continuano, quindi, a beneficiare della misura agevolativa le imprese individuali, le società commerciali di persone e quelle di capitali, gli enti - commerciali e non - nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi «non Industria 4.0» il credito d’imposta si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (la Legge di Bilancio per il 2021 ha compreso quelli relativi a beni immateriali diversi da quelli «Industria 4.0» indicati nell’Allegato B della Legge n. 232 del 2016).
È possibile fruire del credito d’imposta anche per le imprese marittime che rientrano nel regime della tonnage tax (anche se non esercitano altre attività diverse da quelle agevolate) e nell’ambito del consolidato fiscale (Risposta ad Interpello del 23 luglio 2021, n. 508).