Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
I prodotti agricoli se vengono venduti all’estero sono sottoposti all’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionali di beni mobili corporali - merci - (Vienna, 11 aprile 1980 - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - C.I.S.G. - redatta a cura della Commissione U.N.C.I.TRA.L. - United Nations Commission On International Trade Law) qualora al contratto si applichi la legge italiana o comunque la legge di un Paese che abbia sottoscritto e ratificato la suddetta Convenzione (art. 1).
L’art. 4 della Convenzione però afferma che: “La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore derivanti da tale contratto. In particolare, salvo espressa disposizione contraria contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:
Dalla lettera b), quindi, si ricava che il momento di passaggio della proprietà di un bene non è definito dalla Convenzione e questo avvenne perché i giuristi che contribuirono alla sua formulazione provenivano da ambiti giuridici diversi, Common Law e Civil Law ed, all’interno del Civil Law, da una sfera di influenza giuridica francese e da una sfera giuridica romano/ tedesca quindi con meccanismi di passaggio della proprietà e del rischio di perimento del bene molto differenti.