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Caio, essendo interessato alla costruzione di un impianto fotovoltaico sul fondo a destinazione agricola di titolarità di Tizio, stipulava con quest’ultimo un preliminare di costituzione di un diritto di superficie. Detto compromesso era sospensivamente condizionato al rilascio del permesso di costruire e delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione del manufatto (impianto fotovoltaico).
Una volta stipulato l’atto definitivo di costituzione del diritto di superficie per essere state rilasciate le autorizzazioni di cui sopra, il proprietario superficiario rimaneva, tuttavia, inerte senza portare avanti i lavori per l’ultimazione dell’impianto.
Quali tutele sono attivabili da parte di Tizio?
Prima di procedere alla risoluzione del quesito occorre preliminarmente riepilogare i tratti salienti del diritto di superficie ed i modi di sua estinzione. Il diritto di superficie è disciplinato dall’art. 952 e ss. del Codice Civile e consiste nel diritto del terzo di fare e di mantenere al di sopra del suolo altrui una costruzione acquisendone la proprietà.
Detto in altri e più chiari termini è il diritto concesso dal proprietario di un fondo ad un terzo di realizzare sopra al suo suolo una costruzione divenendone l’effettivo titolare.
Ne consegue che si realizzino due distinte proprietà; quella del titolare del fondo e quella del proprietario della costruzione sullo stesso insistente, con la sola esclusione delle piantagioni che non possono formare oggetto del diritto di superficie.
Quanto alla durata, il diritto di superficie può essere costituito a tempo indeterminato o determinato e, in quest’ultimo caso, si estingue alla sua naturale scadenza.