tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Codatorialità e assunzioni congiunte: quali le differenze

La Rivista | nº 03 Marzo 2022


Codatorialità e assunzioni congiunte: quali le differenze

di Andrea Fiumi, consulente del lavoro

Il Decreto n. 205 del 28 ottobre 2021, con il quale sono state rese note le modalità operative da utilizzarsi nella comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, è stato pubblicato nella sezione “pubblicità legale” del Sito Istituzionale del Ministero del Lavoro.

È intenzione di chi scrive analizzare due istituti normativi: assunzioni congiunte in agricoltura e codatorialità, spesso equiparati tra loro ma di fatto due strumenti simili ma non assimilabili.

1. Assunzioni congiunte in agricoltura

Le assunzioni congiunte, sono un istituto contrattuale utilizzabile esclusivamente nel settore dell’agricoltura.

Questa tipologia contrattuale è stata introdotta dal D.L. n. 76/2013 convertito con la Legge 99/2013 al fine di stimolare e favorire i processi aggregativi tra imprese oltre a garantire una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con lettera Circolare n. 7671 del 6 maggio 2015, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione di tali rapporti di lavoro.

Il Legislatore ha disposto che le imprese agricole, incluse quelle costituite in forma di cooperativa, possono procedere alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende co-datrici.

Le aziende, per poter procedere con le assunzioni congiunte, dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • appartenenza allo stesso gruppo di impresa;
  • riconducibilità al medesimo assetto proprietario;
  • riconducibilità a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
  • aver stipulato un contratto di rete con almeno il 40% delle imprese qualificate come imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c..

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