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La Rivista | nº 04 Aprile 2022


Il proprietario confinante ed il titolo che lo legittima all’esercizio della prelazione agraria

di Francesco Tedioli, avvocato

Nel caso di esercizio del diritto della prelazione da parte del proprietario confinante, con riferimento alla coltivazione diretta del fondo, non è richiesta una disponibilità del bene “qualificata”, ma è sufficiente che il possesso e la coltivazione del fondo non siano contra ius. La coltivazione diretta del fondo è svolta in base ad un titolo legittimo, quando l’usufruttuario ha consentito al nudo proprietario la coltivazione e quest’ultimo la esercita non invito domino; non è quindi necessario uno specifico contratto di comodato o affitto.

Una recente Ordinanza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 04/08/2021, n. 22226) affronta due particolari aspetti della prelazione del confinante. Il primo riguarda la possibilità di esercizio del diritto per il nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita. Il secondo, conseguenza immediata del precedente, concerne il titolo che legittima la coltivazione diretta del proprio terreno, da almeno due anni. La Cassazione chiarisce se sia necessario, o meno, un valido contratto, perché si intenda soddisfatto questo specifico requisito.

Notazioni generali

Prima di entrare nel merito della questione, esaminiamo per brevi cenni, il diritto di prelazione del proprietario confinante, regolato dagli artt. 7, Legge n. 817/1971 e 8, Legge n. 590/1965.

L’istituto in esame favorisce, mediante l’accorpamento del fondo offerto in vendita, con quello già in proprietà del titolare della prelazione, “la creazione di imprese agricole moderne ed efficienti, con conseguente incremento della produttività agricola[1].

La prelazione consente, infatti, “l’espansione dei terreni coltivati dalla medesima impresa”, mediante la ricomposizione fondiaria[2] e dà attuazione ai principi espressi dagli artt. 44 e 47 della Costituzione.

Analizziamo, senza pretese di completezza, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, ricordando che il diritto del proprietario confinante sussiste a condizione che, sul fondo offerto in vendita, non siano insediati affittuari o enfiteuti coltivatori diretti.

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