tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Rinuncia all’eredità - Avviso di accertamento non impugnato

La Rivista | nº 05 Maggio 2022


Rinuncia all’eredità - Avviso di accertamento non impugnato

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Come noto, la rinuncia all’eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto ai sensi dell’art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all’art. 1350 (n. 13) c.c. (Cassazione, Sent. n. 4274 del 20 febbraio 2013). L’atto di rinunzia deve, quindi, rivestire la forma solenne di cui sopra (dichiarazione e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia è inammissibile (Cassazione, Sent. n. 21014 del 12 ottobre 2011). 

Posto che, fino a quando l’eredità non è accettata, i soggetti rivestono la qualità di “chiamati”, in quanto sono i potenziali eredi o beneficiari del patrimonio del de cuius, va da sé che la normativa civilistica (art. 480 c.c.) pone comunque un termine temporale entro il quale esercitare il diritto per l’accettazione dell’eredità; la norma dispone, infatti, che tale diritto si prescrive in 10 anni e il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione  e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Parimenti, la rinuncia all’eredità può essere esercitata entro lo stesso arco temporale, a condizione che il rinunciante non sia nel possesso dei beni o non abbia posto in essere atti che presuppongono un’accettazione tacita. In ogni caso, la rinuncia può essere revocata, sempre nel termine prefissato (di 10 anni), consentendo così ai “chiamati” successivi di potervi subentrare e accedere all’eredità.

La rinuncia all’eredità, disciplinata agli artt. 519 e seguenti del Codice Civile, è un negozio giuridico unilaterale, non soggetto a termini e condizioni, con il quale il “chiamato” rinuncia agli effetti della c.d. “delazione ereditaria” (art. 457 c.c.), che rappresenta l’offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto (delato), al quale compete, pertanto, il diritto di accettare o rifiutare il lascito. Con essa, quindi, l’interessato non assume la qualità di erede, rimanendo del tutto estraneo all’eredità, non acquista alcuno dei diritti, né è sottoposto ad alcuno degli oneri consequenziali all’accettazione dell’eredità: pertanto, non risponde dei debiti del de cuius in quanto, ai sensi dell’art. 521 c.c., colui che rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Pertanto, la rinuncia ha effetto retroattivo.

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