Il nuovo quadro normativo in materia di agricoltura biologica è stato pensato con lo scopo di rivedere e rafforzare le regole e gli standard europei in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici, con riferimento ai sistemi di controllo, ai regimi di scambio e alle norme di produzione.
In tale scenario, emergono alcuni obiettivi trasversali come quello di incrementare ulteriormente le condizioni di parità per gli operatori del settore, armonizzare e semplificare la normativa e aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti biologici certificati.
Con il nuovo Regolamento, la produzione biologica si propone di perseguire i principi di seguito riportati:
- rispettare i sistemi e i cicli naturali mantenendo e migliorando lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e animali e l’equilibrio tra essi;
- conservare gli elementi del paesaggio naturale;
- impiegare responsabilmente l’energia e le risorse naturali;
- produrre una grande varietà di prodotti qualitativamente elevati che rispondano alla domanda dei consumatori, utilizzando procedimenti che non danneggino l’ambiente;
- garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
- limitare l’uso di fattori di produzione esterni;
- progettare e gestire i processi biologici usando metodi basati sul principio della valutazione del rischio e l’uso di misure cautelative e preventive;
- garantire un benessere degli animali elevato.
In linea generale, è stato confermato il quadro normativo generico in agricoltura biologica, sebbene siano state introdotte alcune importanti novità.
Vengono confermati i divieti riguardanti le radiazioni ionizzanti, gli animali poliploidi, la clonazione animale, l’utilizzo diretto o indiretto di OGM e la produzione idroponica, poiché non legata al suolo. Inoltre, è confermata la possibilità per gli Stati membri di stabilire norme più stringenti per quanto riguarda l’etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse sopra una determinata soglia; tali regole non devono impedire la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti in altri Stati membri. La ristorazione rimane invece esclusa dal campo di applicazione del Regolamento.
Tra le principali novità introdotte ricordiamo:
- l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Regolamento in materia di agricoltura biologica, includendo nuovi prodotti strettamente legati all’agricoltura (all. I Reg. UE n. 848/2018);
- l’introduzione della certificazione per gruppi di operatori;
- l’introduzione di requisiti specifici per la commercializzazione di materiale eterogeneo biologico[1];
- la possibilità di sviluppare norme nazionali per specie animali non coperte dal Regolamento;
- il documento giustificativo cambia nella forma, ma non nella sostanza e prende il nome di certificato; è stato inoltre previsto, a far data dal 1° gennaio 2023, di condividere e centralizzare in un unico sistema informatico (Trade Control and Export System - TRACES) la pubblicazione dei certificati in forma elettronica di tutti gli operatori bio EU e non EU (art. 1 del Reg. (UE) n. 2021/2119).
Strutturazione del nuovo quadro normativo in agricoltura biologica
Il Reg. 2018/848 si compone di una parte generale con 61 articoli e di 6 allegati che riguardano la parte applicativa della norma; il corpo della normativa viene introdotto da 124 considerando e 75 definizioni.
Propedeutica alla pubblicazione del nuovo Regolamento (giugno 2018) è stata prevista una lunga fase di consultazione e successivamente, negli anni seguenti, è stata sviluppata la cornice del diritto derivato, costituita da un elevato numero di Regolamenti secondari e varie rettifiche.
I tipi di atti giuridici secondari sono riconducibili alle seguenti categorie:
- atti delegati, sono atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di atti giuridici di base;
- atti di esecuzione, vengono emanati quando devono essere garantite condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione.
Analizzando il nuovo quadro normativo in materia di agricoltura biologica nel suo insieme, quest’ultimo appare piuttosto corposo e spesso risulta di difficile individuazione e comprensione.
A partire dal “Regolamento madre” sul bio (Reg. UE n. 848/2018), ad oggi sono stati pubblicati ed adottati numerosi provvedimenti, che lo integrano e ne dettano le norme di esecuzione, in particolare:
- 15 regolamenti delegati;
- 7 regolamenti attuativi.
In aggiunta, per complicare ulteriormente il quadro normativo, sono stati pubblicati 7 Regolamenti e 6 rettifiche per correggere errori del diritto derivato (IFOAM Organics Europe).
Ad oggi, per avere una visione completa di tutto il nuovo quadro regolamentario in materia di agricoltura biologica è necessario consultare 35 diversi documenti; in aggiunta, nuovi documenti saranno pubblicati nei prossimi mesi a completamento della normativa in essere.
Infine, è importante sottolineare come il Regolamento sul bio contiene un numero elevato di riferimenti ad altri regolamenti orizzontali dell’UE, come ad esempio quelli relativi ai controlli ufficiali (Reg. UE n. 2017/625), all’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari (Reg. UE n. 1169/2011) all’utilizzo di aromi (Reg. CE n. 1334/2008) ecc. Ciò comporta un ulteriore livello di complessità di lettura e analisi, a scapito degli utilizzatori finali e dei portatori di interesse.
Il rischio, tuttavia, è che, in un quadro normativo così complesso, si generi incertezza tra gli operatori biologici, con conseguente aumento dei costi di transazione e disincentivo per nuovi imprenditori ad aderire al regime di certificazione biologico. Infatti, comprendere a pieno l’intera cornice normativa in materia di agricoltura biologica non è così semplice!
A tal proposito, IFOAM Organics Europe ha sviluppato un applicativo con delle linee guida per semplificare la consultazione, il cui accesso sarà gratuito per i membri registrati.
I contenuti sono raggruppati per aree tematiche, che cambiano a seconda del soggetto che si interfaccia con la piattaforma; ad esempio, un operatore che intenda avviare attività di trasformazione troverà tutte le informazioni specifiche relative a tale tipologia di attività, organizzate in ordine logico e senza la necessità di dover aprire e consultare un quantitativo elevato di atti giuridici. Tale suite informatica[2], sviluppata da IFOAM, fornisce anche commenti e spiegazioni di punti poco chiari di cui non è così immediata l’interpretazione.
Nel dettaglio, l’elenco degli atti secondari relativi all’agricoltura biologica copre tre aree principali: produzione ed etichettatura, controlli e commercio; di seguito sono riportati gli atti secondari di maggior interesse che riguardano l’agricoltura biologica e sintetizzati i relativi contenuti.
Produzione ed etichettatura:
- Regolamento delegato (UE) 2020/427, del 13 gennaio 2020, che modifica l›allegato II del Regolamento (UE) 2018/848 relativo a talune modalità di produzione dei prodotti biologici (GU L 87 del 23/03/2020);
- Regolamento delegato (UE) 2020/1794, del 16 settembre 2020, che modifica l›allegato II, parte I, del Regolamento (UE) 2018/848 sull’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (GU L 402 dell’01/12/2020);
- Regolamento delegato (UE) 2021/642, del 30 ottobre 2020, che modifica l’allegato III del Regolamento (UE) 2018/848 su determinate informazioni da fornire sull’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 133 del 20/04/2021);
- Regolamento delegato (UE) 2021/716, del 9 febbraio 2021, che modifica l›allegato II del Regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai capolini di cicoria, ai mangimi per alcuni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari dell’acquacoltura (GU L 151 del 3.5.2021);
- Regolamento delegato (UE) 2020/2146, del 24 settembre 2020, che integra il Regolamento (UE) 2018/848 relativo alle norme di produzione eccezionali nella produzione biologica (GU L 428 del 18/12/2020);
- Regolamento delegato (UE) 2021/1189, del 7 maggio 2021, che integra il Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale organico eterogeneo di generi o specie particolari (GU L 258 del 20/07/2021);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, del 26 marzo 2020, che stabilisce alcune regole di applicazione del Regolamento (UE) 2018/848 sui documenti necessari al riconoscimento retroattivo dei periodi ai fini della conversione, della produzione di prodotti biologici e dell’informazione che devono essere forniti dai paesi dell’UE (GU L 98 del 31/03/2020);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, del 15 luglio 2021, che autorizza determinati prodotti e sostanze per l›uso nella produzione biologica e ne stabilisce gli elenchi (GU L 253 del 16.7.2021).
Controlli
- Regolamento delegato (UE) 2021/715, del 20 gennaio 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2018/848 sui requisiti per i gruppi di operatori (GU L 151 del 03/05/2021);
- Regolamento delegato (UE) 2021/1006, del 12 aprile 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2018/848 sul modello di certificato attestante il rispetto delle norme sulla produzione biologica (GU L 222 del 22/06/2021);
- Regolamento delegato (UE) 2021/1691 del 22 settembre 2021 che modifica l›allegato II del Regolamento (UE) 2018/848 sui requisiti per la tenuta dei registri degli operatori di produzione biologica (GU L 334 del 22/09/2021);
- Regolamento delegato (UE) 2021/771 del 21 gennaio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2018/848 che stabilisce criteri e condizioni specifici per i controlli dei conti documentali nell’ambito dei controlli ufficiali nella produzione biologica e dei controlli ufficiali dei gruppi di operatori (GU L 165 dell’11/05/2021);
- Regolamento delegato (UE) 2021/2304, del 18 ottobre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2018/848 con norme sul rilascio di certificati complementari che attestano il non utilizzo di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale a fini di esportazione (GU L 461, 27/12/2021);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, del 22 febbraio 2021, recante modalità di attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 sui controlli e altre misure volte a garantire la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 62 del 23/02/2021);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935, dell›8 novembre 2021, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 relativo alle informazioni e ai dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard (GU L 396 del 10/11/2021, pagine 17-26);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119, del 1° dicembre 2021, relativo alle registrazioni e alle dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e ai mezzi tecnici per il rilascio dei certificati ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 del 19 agosto 2021 sul rilascio del certificato per operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 02/12/2021).
Commercio
- Regolamento delegato (UE) 2021/1697, del 13 luglio 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2018/848 sui criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti ad effettuare controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e sul ritiro del loro riconoscimento (GU L 336 del 23/09/2021);
- Regolamento delegato (UE) 2021/1698, del 13 luglio 2021, che integra il Regolamento (UE) 2018/848 con requisiti procedurali per il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo competenti a svolgere i controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici, e sui prodotti biologici nei paesi terzi e con norme sulla loro sorveglianza, sui controlli e sulle altre azioni che devono essere svolte da tali autorità e organismi di controllo (GU L 336 del 23/09/2021)
- Regolamento delegato (UE) 2021/1342, del 27 maggio 2021, che integra il Regolamento (UE) 2018/848 con norme sulle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della vigilanza sul loro riconoscimento ai sensi dell’articolo 33, comma 2) e 3) del Regolamento (CE) n. 834/2007, del 28 giugno 2007, per i prodotti biologici importati e le misure da adottare nell’esercizio di tale vigilanza (GU L 292 del 16/08/2021)
- Regolamento delegato (UE) 2021/2305, del 21 ottobre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2017/625 con norme sui casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, luogo di controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27/12/2021);
- Regolamento delegato (UE) 2021/2306, del 21 ottobre, che integra il Regolamento (UE) 2018/848 con norme sui controlli ufficiali sulle partite di prodotti biologici e prodotti in conversione destinati all’importazione nell’UE e sul certificato di ispezione (GU L 461 del 27/12/2021);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 del 19 agosto 2021 recante alcune regole ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 relativo al certificato rilasciato a operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in prodotti di conversione nell’UE e che stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini della conformità (GU L 297 del 20/08/2021);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, del 21 ottobre 2021, sui documenti e le notifiche richieste per i prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’UE (GU L 461 del 27/12/2021);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3) del Regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’UE (GU L 465 del 29/12/2021).
Com’è noto, con le strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030”, l’Europa si è posta l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 25% dei terreni agricoli in regime biologico entro il 2030, dando impulso ai consumi, aumentando la produzione e migliorando ulteriormente la sostenibilità del settore.
In tale scenario, l’eccessiva complessità del quadro normativo in agricoltura biologica e l’appesantimento degli oneri burocratici potrebbe generare degli effetti negativi, con il conseguente imminente rischio di allontanamento delle imprese dal mondo del bio.
[1] Insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che: a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni; b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui; c) non è una varietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (1); d) non è una miscela di varietà; e e) è stato prodotto in conformità del presente regolamento (Reg. UE n. 848/2018).
[2] https://read.organicseurope.bio/regulation/eu-regulations-2022/