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Il datore di lavoro, tramite il licenziamento manifesta la propria volontà di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro. Tale atto soggiace a numerosi limiti, principalmente volti a tutelare la parte debole del rapporto, ossia il lavoratore, al fine di garantire, così, la stabilità del posto di lavoro. Pertanto, qualora le ragioni addotte dal datore di lavoro fossero illegittime, il dipendente può impugnare il licenziamento davanti al Giudice. Di seguito si illustrano gli aspetti principali di questo atto che il datore di lavoro deve preventivamente valutare.
Il licenziamento per giusta causa trae fondamento normativo nell’articolo 2119 del Codice Civile, il quale così dispone:

Non costituisce pertanto giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento (art. 1, Legge Fallimentare) dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda (art. 194, Legge Fallimentare).