tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Accettazione tacita dell’eredità. Trascrizione soggetta ad imposte e tasse in misura ordinaria

La Rivista | nº 06 Giugno 2022


Accettazione tacita dell’eredità. Trascrizione soggetta ad imposte e tasse in misura ordinaria

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Ai sensi dell’art. 459 del Codice Civile, l’eredità si acquista con l’accettazione, i cui effetti retroagiscono dal momento dell’apertura della successione. Il chiamato all’eredità acquista così la qualità di erede solo quando abbia accettato l’eredità medesima. Non è quindi sufficiente la delazione dell’eredità, cioè l’offerta del patrimonio ereditario al chiamato, ma è indispensabile che costui abbia esercitato il suo diritto acconsentendovi.

L’accettazione può essere espressa (art. 475 c.c.), quando il chiamato esprime la volontà di accettare l’eredità e assume la qualità di erede, o tacita (art. 476 c.c.), che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (ad esempio: il chiamato vende o dona un bene appartenente all’asse ereditario). Per la Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 6574 del 29 marzo 2005, n. 11478 del 30 aprile 2021), l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti non solo di natura fiscale, come la dichiarazione di successione, ma anche da atti che siano nel contempo fiscali e civilistici come la voltura catastale, che rileva anche ai fini dell’accertamento della proprietà immobiliare.

L’acquisto tacito dell’eredità può avvenire anche a prescindere dal compimento di un atto negoziale, per effetto del possesso dei beni ereditari, qualora, entro tre mesi dall’apertura della successione, il chiamato all’eredità, nel possesso dei beni ereditari, non proceda all’inventario dell’eredità ed alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario; in tale caso il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.) sulla scorta di un fatto concludente che comporta implicita accettazione, anche se non correlato ad atti di disposizione.

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