tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Inquadramento giuridico e fiscale del contratto di coltivazione per conto terzi

La Rivista | nº 06 Giugno 2022


Inquadramento giuridico e fiscale del contratto di coltivazione per conto terzi

di Stefania Avoni, avvocato

Il contratto di coltivazione per conto terzi è quel contratto con cui un soggetto si impegna a coltivare vegetali di titolarità altrui a fronte del pagamento di un corrispettivo. Il vegetale, al termine dello sfruttamento della fase del suo ciclo biologico contrattualmente pattuita, viene restituito al committente.

Nel contratto di coltivazione per conto terzi non avviene, pertanto, alcun trasferimento di proprietà, rimanendo le piante sempre di proprietà del committente.

Sul piano giuridico, questa tipologia contrattuale rientra nel più ampio schema del contratto d’opera o di appalto, a seconda che il coltivatore svolga l’attività di coltivazione per conto altrui prevalentemente con lavoro proprio o avvalendosi di una struttura organizzata.

Il committente non ha, pertanto, alcun potere di controllo nei confronti del coltivatore, al quale può soltanto impartire direttive sul metodo di coltivazione ritenuto più utile per quel particolare vegetale, trasmettendogli, eventualmente, anche il suo know how.  

Più nello specifico, il coltivatore si impegna nella cura e nello sviluppo di una o più fasi necessarie del ciclo biologico di una pianta per conto del committente. Non è nemmeno esclusa l’ipotesi in cui il coltivatore sia incaricato di curare l’intero ciclo biologico del vegetale di titolarità del committente.

Conditio sine qua non per la configurazione di tale tipologia contrattuale è che i vegetali vengano coltivati su un fondo a destinazione agricola di proprietà del coltivatore o dal medesimo condotto in affitto, in enfiteusi o in usufrutto. Se così non fosse e, al contrario, i vegetali venissero coltivati sul terreno di proprietà o nella disponibilità del committente, verrebbe meno la natura stessa del contratto di coltivazione per conto terzi, dovendo il rapporto essere, piuttosto, inquadrato come contratto di contoterzismo.

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