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In attesa della prossima vendemmia, mentre le fasi fenologiche della vite progrediscono, anche la normativa fa il suo decorso e in questo periodo sono da segnalare in particolare due argomenti: i limiti di resa massima di produzione dell’uva e la promozione del vino.
Come era già stato anticipato in un articolo pubblicato a gennaio 2022 su questa rivista, il Testo Unico del vino, Legge 12 dicembre 2016 n. 236 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, con l’articolo 8 comma 10, aveva fissato la resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP, stabilendo un valore pari o inferiore a 50 tonnellate. Prima di quanto indicato dal Testo Unico, le rese massime erano fissate solamente per i vini DOC o IGT in base ai rispettivi disciplinari di produzione.
Successivamente, quanto stabilito sulla resa massima di 50 tonnellate per ettaro per le uve destinate alla produzione di vini generici, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 224 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato disposto quanto segue: