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La Cassazione, interpretando correttamente le finalità del legislatore, ha fornito un nuovo elemento di avvicinamento tra le figura dell’imprenditore agricolo professionale e le società agricole IAP di persone e di capitali.
Con l’Ordinanza n. 15905 del 18 maggio 2022 gli ermellini hanno ricostruito brevemente l’evoluzione della disciplina delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, indicando le fondamentali novità stabilite dal legislatore che hanno traghettato l’originaria agevolazione, rivolta alla figura del coltivatore diretto, alla nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), comprendendo anche le società agricole aventi la qualifica IAP.
L’attuale agevolazione è stata reintrodotta dall’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009 la quale ha esteso l’agevolazione all’imprenditore agricolo professionale[1].
Precedentemente il legislatore, con il D.Lgs. n.99/2004, aveva definito la figura dell’imprenditore agricolo professionale stabilendo, all’art. 1 della disposizione, i requisiti per ottenere la relativa qualifica. La disposizione recita:
“è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro”.