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Spesso accade che il proprietario di un terreno agricolo conceda in locazione una piccola parte del proprio fondo[1] ad un’impresa che, poi, vi installa infrastrutture ed impianti di comunicazione telefonica.
Poiché tali manufatti hanno necessità di costante manutenzione e di aggiornamenti tecnologici e, in qualche caso, sono distanti dalle strade pubbliche, si pone il problema se il personale incaricato dall’impresa di telefonia possa attraversare le capezzagne poste sull’altrui proprietà o fruire di servitù di passaggio, costituite solo per il transito di persone o di mezzi agricoli.
Ci si chiede, in sostanza, se il proprietario del fondo su cui è posto lo stradello o, meglio, del fondo servente possa legittimamente impedire il passaggio e possa opporre valide ragioni per contestarlo, sostenendone l’uso “esclusivamente agricolo”.
La normativa di riferimento va identificata nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs., 01/08/2003, n. 259, per ultimo modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito dalla L. 29/07/2021, n. 108)[2].
Quelle che “volgarmente” vengono qualificate come “antenne per la telefonia”, tecnicamente sono denominate “Stazioni Radio Base” (S.R.B.). Si tratta di opere di interesse generale (art. 3 cod. com.), di pubblica utilità (art. 51[3]), nonché “di urbanizzazione primaria” (art. 43, comma IV[4]), “realizzabili in qualsiasi zona del territorio” (art. 6, Legge 164/2014)[5].
Anche se nel P.R.G. del Comune, ove l’opera viene realizzata, vi è una espressa disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione, che destina una specifica zona alla generalità degli impianti tecnologici, il permesso di costruire rilasciato in zona Agricola per la realizzazione di una stazione radio base è legittimo, in quanto gli impianti di comunicazione elettronica devono… ritenersi compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche[6].