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Negli ultimi anni c’è stata una proliferazione di documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate in materia di piccola proprietà contadina e, in particolare, l’Ufficio si è espresso più volte sulle cause di decadenza dall’agevolazione.
Se fino ad ora era stato sempre analizzato il caso del trasferimento del fondo da parte di un soggetto persona fisica a favore di una società, con la risposta all’interpello n. 458/2020 è stato esaminato il caso opposto, ossia il trasferimento del fondo dalla società al socio.
Le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione finanziaria, che di seguito vedremo, sono state poi totalmente disattese dalla Corte di Cassazione che, con una recente pronuncia, si è espressa in modo diametralmente opposto.
Prima di analizzare l’Interpello e la sentenza di legittimità occorre ripercorrere, seppur brevemente, la normativa che disciplina la piccola proprietà contadina ponendo particolare attenzione alle cause di decadenza previste dal legislatore.
L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009 ha reintrodotto le agevolazioni per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze in favore dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché per le operazioni fondiarie operate attraverso ISMEA.
L’agevolazione, come nella previgente normativa prevede in tali casi l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%. Inoltre, la disposizione prevede che gli onorari dei notai per questi atti siano ridotti del 50%.