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La tassazione dei dividendi percepiti da soggetti IRPEF, non imprenditori, derivanti dalla partecipazione in società, dal 2018, non prevede più la diversa disciplina prevista a seconda che la partecipazione possa essere considerata qualifica o non qualificata. Infatti, la Legge di Bilancio 2018 ha sostanzialmente parificato la tassazione delle partecipazioni rendendo irrilevante la natura qualificata o non qualificata delle stesse.
In pratica, fino al 2018, i soggetti IRPEF, non imprenditori, in relazione agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate erano soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%. Invece, in relazione ai dividendi relativi alle partecipazioni qualificate, gli stessi godevano di un regime che prevedeva la concorrenza alla partecipazione al proprio reddito complessivo applicando a tali proventi specifiche percentuali.
La legge di Bilancio 2018, per tali soggetti, ha disposto l’applicazione in modo uniforme della ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dalla qualificazione del dividendo per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
Tuttavia, il comma 1006, art. 1, della Legge 205/2017 ha concesso un regime transitorio per gli utili non ancora distribuiti e derivanti dagli esercizi precedenti al 2018. Tale regime, in deroga alla novella disciplina, dispone che “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017”.