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Ai sensi della legge n. 160/2019, art. 1, comma 740, il presupposto dell’IMU è costituito dal possesso di immobili e i soggetti passivi (comma 743) dell’imposta sono i possessori dei suddetti beni intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie).
La normativa ribadisce quanto già contenuto nel D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 2, che ha definito i contenuti del tributo, dove è specificato che il fondamento del tributo è rappresentato dal possesso di qualunque immobile e che i relativi destinatari (comma 1) sono per l’appunto:
Analoghe prerogative erano dettate, ai fini ICI, dal D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1 e 3, per effetto dei quali il concetto di possesso, quale presupposto impositivo del tributo di natura reale, era riferito alla titolarità del diritto proprietà o degli altri diritti reali di godimento (Cass. n. 6064 del 9 marzo 2017).
Il “possesso”, come definito dall’art.1140 c.c., è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
In base al dettato normativo, il possessore è colui che ha: