tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Congedo parentale: le novità a tutela della genitorialità

La Rivista | nº 11 Novembre 2022


Congedo parentale: le novità a tutela della genitorialità

di Andrea Fiumi, consulente del lavoro

Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura della prole nei primi anni di vita. Trattandosi di una libera scelta del lavoratore si differenzia dai congedi obbligatori di paternità e maternità conseguenti alla nascita del figlio, seppure anche questi ultimi possano essere estendibili in via facoltativa.

Il congedo parentale spetta sia alla madre che al padre in via alternativa.

Come tutte le misure a sostegno della genitorialità in materia di lavoro, anche l’istituto del congedo parentale è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Nel tempo la norma è stata più volte rimodulata fino alle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal decreto legislativo “Equilibrio” del 30 giugno 2022, n. 105 che recepisce la direttiva UE n. 2019/1158, volta a delineare la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, modificando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/2001.

Entrato in vigore dal 13 agosto 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, il D.Lgs. n. 105 ha profondamente revisionato gli istituti dei congedi, operando modifiche al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

L’INPS, con la Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, ha fornito indicazioni operative circa i congedi parentali, il congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, di cui anche si tratterà, e i periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome.

Le modifiche hanno altresì interessato la Legge 22 maggio 2017, n. 81, con nuovi periodi indennizzabili per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del D.Lgs. n. 151/2001.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 13 agosto 2022. Riguardano quindi i casi in cui la data presunta o effettiva del parto siano successive o coincidenti con la data suddetta o anche in caso fossero antecedenti ma i lavoratori possano ancora fruire dei periodi di congedo. Per i periodi antecedenti, si applicano le precedenti disposizioni di legge.

Analizziamo di seguito la normativa in dettaglio.

Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


Sei già abbonato?






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.