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La proposta di acquisto è un atto unilaterale recettizio con cui una parte si offre di acquistare un bene immobile ad un determinato prezzo di compravendita.
La proposta, se irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., è vincolante per colui che l’ha formulata per tutto il tempo indicato nell’atto, rimanendo il venditore, al contrario, libero di accettarla o meno. In sostanza, la proposta di acquisto impegna unicamente l’offerente fino a quando non viene accettata.
Una volta perfezionatasi la proposta di acquisto, le parti possono decidere di ritrascriverne il contenuto in un successivo preliminare prima di addivenire alla stipula del rogito notarile. Tale ipotesi si verifica qualora sia necessario fissare ulteriori condizioni contrattuali prima di sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita, così che la proposta di acquisto assume la valenza di preliminare di preliminare.
Il preliminare di preliminare è quel contratto perfettamente valido ed efficace in presenza di una formazione progressiva dell’operazione negoziale di compravendita dove, al primo preliminare, ne segue uno successivo con cui le parti definiscono ulteriori aspetti negoziali diversi da quelli per i quali hanno già raggiunto un accordo. Solo nel caso in cui i due preliminari abbiano identico contenuto negoziale, il primo preliminare va considerato nullo.