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La Rivista | nº 12 Dicembre 2022


La produzione di distillati non sempre è attività agricola

di Soraya Oletto, dottoressa in Economia e Commercio

Ormai sono sempre più le aziende agricole ortofrutticole che, per diversificare i prodotti offerti sul mercato, manipolano e trasformano frutta e ortaggi al fine di ottenere nuovi prodotti alimentari. Uno degli esempi classici è quello della trasformazione della frutta per ottenere i distillati. Tuttavia, occorre domandarsi se, dal punto di vista fiscale, tale attività può essere considerata agricola o se configura un’attività commerciale.

La norma fiscale di cui all’art. 32 del TUIR sancisce che si considerano attività connesse quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli, tassativamente indicati in apposito Decreto Ministeriale ed ottenuti dall’imprenditore agricolo, prevalentemente, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.

I requisiti richiesti dalla norma per far sì che un’attività strumentale ed accessoria a quella agricola principale possa qualificarsi come attività agricola connessa sono i seguenti:

  • requisito soggettivo: l’attività in questione deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita le attività agricole di coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali;
  • requisito oggettivo: i prodotti oggetto di tali attività devono provenire “prevalentemente” dall’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento esercitata dall’imprenditore agricolo di cui sopra.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito della prevalenza occorre effettuare la verifica effettuando un confronto fra i prodotti agricoli ottenuti direttamente dalle suddette attività agricole con i prodotti acquistati da terzi. Tale confronto può essere fatto sulle quantità (quando i beni comparati sono omogenei, ad esempio mele con mele, pere con pere) o in termini di qualità (quando i beni non sono omogenei. In questo caso, la prevalenza si confronta sul valore dei beni propri rispetto a quelli acquistati da terzi).

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