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Prima di addentrarsi nell’analisi dell’argomento oggetto di approfondimento occorre dare la generica definizione di servitù.
Ai sensi dell’art. 1027 c.c. le servitù rappresentano il peso imposto sopra ad un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Già dalla definizione contenuta nella disposizione normativa richiamata si comprende come la servitù rappresenti un diritto reale di godimento di un bene altrui che, di converso, determina una temporanea limitazione all’esercizio della proprietà gravante sul proprietario della cosa.
Affinché si possa configurare l’istituto giuridico della servitù, occorre la sussistenza di due differenti fondi, il fondo servente e quello dominante. Detti fondi, seppur non necessariamente contigui, debbono essere sufficientemente vicini, al fine di garantire l’utilità dell’uno rispetto all’altro, e debbono appartenere a due distinti soggetti, non avendo altrimenti senso assoggettare un fondo ad un altro di appartenenza sempre del medesimo proprietario.
Il fondo servente è il terreno di cui è titolare colui che è tenuto a sopportarvi un peso altrui, che può consistere non solo nell’obbligo di compiere una certa opera ma anche nel dovere di non interferire. Il fondo dominante è, al contrario, quello di titolarità di colui che ha il diritto di imporre un gravame sul terreno di cui è proprietario un altro e differente soggetto.
Detto in altri e più chiari termini il fondo servente viene asservito al fondo dominante al fine di soddisfarne l’utilità, e così da attribuire, di riflesso, un vantaggio al suo proprietario.
Il vantaggio del proprietario del fondo dominante, non per forza di natura economica, è solo indiretto, in quanto è in realtà il fondo a trarre un’utilità dall’avvenuta costituzione di una servitù. Se il vantaggio fosse del proprietario del fondo servente si tratterebbe infatti di diritto personale e non reale di godimento.
L’utilità, e conseguentemente il vantaggio indiretto per il proprietario del fondo dominante, possono essere anche solo futuri.