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Il presente contributo ha ad oggetto il regime di esenzione relativo alla tassazione delle plusvalenze su partecipazioni (c.d. regime di “participation exemption”); l’attenzione verrà posta sull’applicazione del predetto regime in corrispondenza della cessione di quote possedute in società agricole residenti ed in particolare con riferimento alla verifica del requisito di commercialità in capo alle predette società.
Quale regola generale, contenuta nell’art. 86 del D.P.R. n. 917/1986 (nel seguito anche solo “TUIR”), le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’art. 85 comma 1 TUIR[1], concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso/a seguito di risarcimento, ovvero quando i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Nell’ipotesi della cessione a titolo oneroso, ovvero mediante liquidazione di un indennizzo, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo fiscale non ammortizzato[2]. Inoltre, mentre per le plusvalenze è prevista una parziale esenzione, le corrispondenti minusvalenze sono totalmente indeducibili[3].
Come premesso, il Legislatore fiscale ha previsto un particolare regime di esenzione relativo alla tassazione delle plusvalenze su partecipazioni[4]. Il regime di participation exemption è regolato dall’art. 87 del TUIR, il quale recita come segue: