tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 L’allevamento e la produzione di farine di insetti: prime considerazioni dal punto di vista civilistico e fiscale

La Rivista | nº 04 Aprile 2023


L’allevamento e la produzione di farine di insetti: prime considerazioni dal punto di vista civilistico e fiscale

di Melissa Ansani, avvocato

Con il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, datato 3 gennaio 2023[1], è stata autorizzata l’immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento.

L’immissione sul mercato della farina di grillo è autorizzata per i successivi cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento, ovvero dal 24 gennaio 2023, ma solo per la Cricket One Co. Ltd, società vietnamita che aveva fatto richiesta per l’autorizzazione alla commercializzazione nel 2019.

Nel prosieguo verrà fornito un inquadramento dal punto di vista civilistico e fiscale dell’attività di allevamento di insetti e di produzione della farina di insetti. In particolare, nell’ambito degli insetti, l’attenzione verrà posta sulla specie dei grilli.

L’inquadramento civilistico

La definizione di impresa agricola è contenuta nell’art. 2135 del Codice Civile, il quale recita: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Con “allevamento di animali” si deve intendere un’attività diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizza o può utilizzare una delle risorse naturali (fondo, bosco, acque dolci, salmastre o marine).

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