Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Occupandosi di costruzioni rurali, la Corte Suprema ha recentemente affermato che un fabbricato, originariamente adibito a funzioni produttive connesse alle attività agricole e dunque classificato nella categoria speciale D/10, non può mutare natura per il sol fatto del suo frazionamento. La natura dell’immobile infatti non è dominata dalla sua estensione, bensì dalla strumentalità dell’immobile all’esercizio dell’attività agricola in una delle varianti tipizzate dalla disciplina vigente, che sono poi quelle individuate dal D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, riferibili all’art. 2135 c.c. (Cassazione, con l’Ordinanza n. 10238 del 18 aprile 2023).
Un chiarimento che non avrebbe bisogno di commenti, ritenendo del tutto pacifica una simile asserzione, se non per il fatto che l’Amministrazione Finanziaria, a seguito della denuncia di variazione mediante procedura DOCFA per il frazionamento di un fabbricato strumentale rurale D/10 di notevole superficie (600 mq), abbia proceduto alla rettificata della originaria categoria catastale attribuendo alle unità immobiliari così derivate la categoria C/2 (Magazzini e locali di deposito).
Il motivo di tale scelta era giustificato da ragioni di opportunità in quanto il fabbricato, avendo una superficie alquanto considerevole, costituiva una singolarità nel territorio e per questo non era censibile nella categoria ordinaria, mancando di adeguati confronti con unità similari. Al contrario, le unità immobiliari, derivate dal frazionamento, avevano consistenze nettamente inferiori, sicuramente comuni a molti altri immobili simili nel territorio e caratteristiche ordinarie tali da consentire così l’accatastamento nella nuova categoria C/2. In sostanza, la trasformazione dell’originario immobile rurale (a destinazione speciale D/10) in unità a destinazione, invece, ordinaria, come quelle derivate e censite in C/2, rendeva possibile l’applicazione del meccanismo di stima, proprio dell’estimo, mediante comparazione con altre similari già accertate.