La Rivista | nº 08-09 Settembre 2023


Il Consiglio di Stato torna a fare chiarezza fra serre fisse e mobili

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Non esiste una definizione lineare di “serra”. Quella che solitamente viene usata all’occorrenza è desunta dalla normativa catastale e fiscale, per quanto concerne gli aspetti reddituali oltre che per la tipicità della struttura, nonché dalle regole tecnico agronomiche in ragione delle finalità che la stessa assolve.

È così che, ai fini fiscali, il D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, riconosce, carattere di ruralità alle costruzioni strumentali destinate, tra l’altro, alla “protezione delle piante”.

Un ulteriore contributo è fornito dal D.M. n. 28/1998, art. 3, comma 3, lett. b) il quale indica un ulteriore compito; quello cioè dell’essere “adibite alla coltivazione” da cui consegue che la serra è “un’impianto” che è destinato sia alla coltivazione che alla protezione delle piante.

Poiché la loro funzione principale è quella di ricreare artificialmente un ambiente del tutto simile a quello naturale e vegetativo delle piante (condizioni di vita necessarie allo sviluppo), è del tutto evidente che in tale contesto sia che la luce solare come anche la temperatura assumono un ruolo rilevante; finalità che è raggiunta mediante il ricorso ad apposite strutture.

Per visionare il contenuto devi avere un abbonamento attivo


Sei già abbonato?






SCOPRI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA RIVISTA

Please publish modules in offcanvas position.