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Non esiste una definizione lineare di “serra”. Quella che solitamente viene usata all’occorrenza è desunta dalla normativa catastale e fiscale, per quanto concerne gli aspetti reddituali oltre che per la tipicità della struttura, nonché dalle regole tecnico agronomiche in ragione delle finalità che la stessa assolve.
È così che, ai fini fiscali, il D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, riconosce, carattere di ruralità alle costruzioni strumentali destinate, tra l’altro, alla “protezione delle piante”.
Un ulteriore contributo è fornito dal D.M. n. 28/1998, art. 3, comma 3, lett. b) il quale indica un ulteriore compito; quello cioè dell’essere “adibite alla coltivazione” da cui consegue che la serra è “un’impianto” che è destinato sia alla coltivazione che alla protezione delle piante.
Poiché la loro funzione principale è quella di ricreare artificialmente un ambiente del tutto simile a quello naturale e vegetativo delle piante (condizioni di vita necessarie allo sviluppo), è del tutto evidente che in tale contesto sia che la luce solare come anche la temperatura assumono un ruolo rilevante; finalità che è raggiunta mediante il ricorso ad apposite strutture.