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La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) porta con sé alcuni interventi sulla tassazione di immobili e diritti reali di godimento che possono concretamente interessare anche le imprese agricole.
La manovra interviene prima modificando il quinto comma dell’articolo 9 del TUIR limitando il principio di equiparazione tra la cessione di immobili e la costituzione/trasferimento di diritti reali ai fini delle imposte sul reddito. A seguito della modifica, questo principio si applica solo dove le norme non prevedono diversamente (art. 1, comma 92, lettera a).
Successivamente, alla lettera b) dello stesso articolo 92, la Legge di Bilancio, accanto ai redditi derivanti dalla concessione dell’usufrutto, inserisce tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, lettera h), quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento” quali, ad esempio, il diritto di superficie, enfiteusi e le servitù prediali.
Per effetto di questo specifico inserimento nella lettera h) dei redditi derivanti dalla costituzione dei suddetti diritti in favore di terzi, si determina, a partire dagli atti che saranno stipulati dal 1° gennaio 2024, un netto cambio di passo sulla relativa imposizione in capo alle persone fisiche.
Le due suddette modifiche, combinate tra loro, determinano una distinzione tra costituzione e trasferimento di questi diritti reali di godimento.
Dal 1° gennaio 2024, la nuova normativa distingue chiaramente tra: