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La Legge di Bilancio 2024 non è intervenuta sulla disciplina dei bonus introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, poi potenziata dalla Legge 178/2021 (legge di bilancio 2021), riguardante sia gli investimenti in beni materiali che quelli in beni immateriali.
Pertanto, per il credito d’imposta derivante dall’effettuazione di nuovi investimenti in beni materiali 4.0, le aliquote agevolative rimangono invariate rispetto al 2023. Scende invece l’aliquota per il credito d’imposta relativo agli investimenti in nuovi beni immateriali effettuati a partire dal 2024. Infatti, tale credito di imposta si riduce dal 20% al 15%, con condizioni specifiche per ordini e acconti entro il 31 dicembre 2023.
Come previsto dalla norma istitutiva, dopo una prima fase in cui, al fine di stimolare gli investimenti e la ripresa della crescita sono stati riconosciuti crediti anche per beni cosiddetti generici, ossia privi di quei requisiti previsti dagli allegati A e B della Legge 232/2016 e, conseguentemente, non interconnessi, ora sono stati stabiliti dei crediti d’imposta di intensità decrescente nel corso degli anni ed un termine ultimo entro il quale effettuare gli investimenti per poter beneficare del credito d’imposta. Tale termine è fissato al 31 dicembre 2025, esteso al 30 giugno 2026 quando il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2025.
Gli investimenti in beni materiali con i requisiti di cui al citato allegato A beneficiano, a partire dal 1° gennaio 2023, del credito d’imposta in misura pari al:
Vi è poi una ulteriore agevolazione pari al 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica” da individuare con apposito Decreto (art. 10, D.L. 4/2022) e di importo compreso tra 10 e 50 milioni di euro.