Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
I contratti per l’acquisto di beni o di servizi vengono spesso conclusi al di fuori dei locali commerciali o a distanza, vale a dire senza la presenza fisica e simultanea del professionista e dell'acquirente tramite mezzi elettronici quali l’e-mail, il telefono, il fax, ecc. In questi casi, la legge accorda una particolare tutela all’acquirente che rivesta la qualifica di consumatore, vale a dire un soggetto che agisce al di fuori dell’esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
La fonte normativa di riferimento è l’art. 52 del D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) che concede al consumatore la facoltà di esercitare il diritto di recesso qualora intenda interrompere gli effetti giuridici del contratto di vendita di beni o di prestazione di servizi. Si tratta del cd. diritto di ripensamento che consente al consumatore di recedere dal contratto già concluso, senza fornire alcuna motivazione, a condizione che il recesso venga esercitato entro il termine perentorio di quattordici giorni.
Il dies a quo da cui far decorrere il termine per l’esercizio del recesso coincide con la data di consegna del bene mobile o con la data di sottoscrizione del contratto in caso di prestazione di servizi.
Per la comunicazione di avvenuto esercizio del diritto di recesso è consigliabile l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC in quanto sono strumenti che fanno prova legale atta a dimostrare la data di invio della missiva diversamente da una comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica ordinaria. Ciò in quanto l’onere probatorio dell’invio della comunicazione di recesso entro il termine probatorio prescritto per legge incombe sul consumatore.