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Rinnovabili: ultimi orientamenti riguardo alla tassazione della quota incentivo

di Sauro Garavini, dottore commercialista
e Massimiliano Mercuri, dottore commercialista

In corrispondenza dei controlli fiscali svolti presso aziende agricole produttrici di energia (casistica, negli ultimi tempi, sempre più frequente e diffusa), è emerso un orientamento dell’Agenzia delle Entrate, confermato, al momento, in parte anche dalla giurisprudenza di merito, che sembrerebbe in contrasto con il comportamento tenuto dalla maggior parte delle imprese agricole.

La questione riguarda la modalità di tassazione dei redditi delle imprese agricole conseguiti per la produzione di energia oltre il limite annuo di 2.400.000 kWh, ed in particolare per i redditi conseguiti da quei soggetti a cui è riconosciuta una tariffa omnicomprensiva (ovvero inclusiva di una quota relativa alla vendita di energia e di una quota incentivo).

Dal punto di vista fiscale, la produzione e cessione di energia oltre tale limite non è produttiva di reddito agrario, ma in virtù dell’art. 1 comma 423 della Legge n. 266/2005 (richiamato nel seguito), il relativo reddito è determinato applicando ai corrispettivi IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25% (salvo il caso dell’opzione per la tassazione ordinaria).

Le contestazioni riguardano la legittimità dello scorporo della quota incentivo dal reddito sottoposto alla tassazione forfettaria: secondo l’Ufficio, trattandosi di una tariffa c.d. Omnicomprensiva, il coefficiente del 25% dovrebbe essere applicato sull’intera tariffa, non potendosi escludere la quota incentivo.

Nel seguito si darà conto della normativa di riferimento, dei recenti orientamenti di giurisprudenza unitamente ad ulteriori considerazioni di sistema, utili ad inquadrare la tematica.

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