Alcune criticità nei contratti standard di vendita del fondo rustico o di cessione del diritto di superficie per la creazione di un parco agrivoltaico

di Francesco Tedioli, avvocato

Con il termine agrivoltaico si intende l’unione tra agricoltura e fotovoltaico, una modalità innovativa che offre la possibilità di sfruttare, allo stesso tempo, le risorse della terra e dell’energia solare. Questa pratica implica l’integrazione di impianti fotovoltaici all’interno di aree agricole, permettendo, così, una doppia utilizzazione dello spazio disponibile e dei benefici ambientali.

Quali accortezze assumere prima di sottoscrivere un contratto di compravendita o di cessione del diritto di superficie del fondo agricolo, finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico?

Negli ultimi mesi, molti agricoltori hanno ricevuto offerte di acquisto del proprio fondo da progettisti o investitori desiderosi di sviluppare un impianto agrivoltaico. La “proposta” generalmente garantisce prezzi di vendita molto superiori rispetto a quelli di mercato e, spesso, riveste la forma del preliminare di compravendita o di costituzione del diritto di superficie. Più in particolare, prevede, tra le altre, una clausola del seguente tenore:

“entro mesi 6 (sei) dall’accettazione del preventivo di connessione emesso dal gestore della rete elettrica nazionale e, comunque, entro 1 (uno) anno dalla firma della presente scrittura, le parti stipuleranno per atto pubblico notarile, ad insindacabile giudizio della Promissaria, contratto preliminare registrato. Saranno rispettate le pattuizioni cui alla presente scrittura privata”.

L’investitore propone, dunque, di stipulare un “preliminare del preliminare” o un preliminare, per atto tra privati, che obbliga a concludere un altro preliminare, per scrittura privata autenticata, al verificarsi di certe condizioni.

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