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Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro con il dipendente, in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, prima che sia decorso un periodo di tempo (c.d. comporto) stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. La disposizione, posta a tutela del lavoratore malato, che si assenta per potersi curare adeguatamente, è conforme ai precetti costituzionali che definiscono la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività.
Questa tutela, tuttavia, deve essere contemperata con l’interesse del datore di lavoro alla continuità della prestazione lavorativa. Il punto di equilibrio, fra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenza e quello dell’impresa di non doversi fare carico a tempo indefinito del pregiudizio che l’assenza cagiona all’organizzazione aziendale, trova attuazione attraverso il “periodo di comporto”.
Questo istituto è rappresentato dal totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore in un determinato arco temporale, definito dalla legge o dai contratti collettivi con indicazione del tetto massimo di dette assenze. Nel caso di superamento, viene meno il diritto del dipendente alla conservazione del posto di lavoro.
La disciplina in esame non opera alcuna distinzione tra le diverse patologie che comportano le assenze dal lavoro né tra le diverse cause di dette patologie, salvo limitate eccezioni, come ad esempio nel caso di quelle oncologiche.
Nella pratica, il periodo massimo di malattia o infortunio, giustificato dai certificati medici, è disciplinato dai contratti collettivi nazionali che definiscono le modalità di attuazione del principio di tutela del lavoratore previsto dalla normativa e la relativa durata.
Il presente elaborato ha lo scopo, esclusivamente pratico, di analizzare la disciplina del periodo di comporto stabilita dal CCNL per i Dipendenti di Imprese Ortofrutticole e Agrumarie (c.d. CCNL Ortofrutta) in riferimento alle questioni che pongono problemi applicativi.