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Tizio, in qualità di proprietario, stipulava un contratto di affitto di fondo rustico in deroga con Caio nel quale le parti pattuivano che per le migliorie apportate dall’affittuario al terreno, che fossero state previamente autorizzate dalla proprietà, quest’ultimo avrebbe avuto diritto a ricevere un’indennità al termine del rapporto di affittanza agraria. Quanto all’ammontare della predetta indennità le parti si riservavano di determinarla in misura forfettaria su comune accordo scritto.
Dopo qualche anno dall’inizio della conduzione le parti decidevano di comune accordo di risolvere anticipatamente il contratto di affitto di fondo rustico non avendo più reciproco interesse a portare avanti tale rapporto contrattuale. Tizio, tornato nel possesso del proprio fondo, decideva pertanto di concederlo in affitto a Sempronio il quale si rendeva disponibile a sostituirsi al proprietario nel pagamento all’affittuario uscente di quanto dovutogli a titolo di indennità per le migliorie apportate al terreno agricolo.
È possibile che un terzo si sostituisca al proprietario del fondo nel pagamento all’affittuario dell’indennità dovutagli per le migliorie apportate al fondo? In caso di risposta affermativa, quale potrebbe essere lo strumento giuridico utilizzabile?