Carenza dei requisiti agevolativi ICI/IMU. Nessuna rilevanza del “fascicolo aziendale”

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Di recente, la Suprema Corte (Cass., Ord. 7 febbraio 2024, n. 3474) intervenendo su problematiche riguardanti il “fascicolo aziendale” ed i suoi riflessi in ambito tributario ha affermato il principio di diritto secondo il quale ai fini ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. b), il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/1999, art. 9, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell’ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente.

I Giudici di legittimità si sono così espressi esaminando il contenzioso sorto fra i titolari di un terreno agricolo e il relativo Comune il quale aveva negato il rimborso delle imposte ICI e IMU (annualità dal 2008 al 2012) per carenza dei presupposti agevolativi; i contribuenti sostenevano, invece, la legittimità dell’istanza ritenendo di averle indebitamente pagate perché dal fascicolo aziendale risultava chiaramente la titolarità del terreno.

Poiché l’art. 3, comma 1, del D.M. n. 162/2015 definisce il “fascicolo aziendale” come “l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione...” era logico supporre, per i ricorrenti, che la domanda di rimborso dovesse avere seguito.

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