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Risale al 2012 la prima definizione di Agrivoltaico (art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 1/2012) con cui il Legislatore ha voluto distinguere quello che era il comune impianto fotovoltaico su suolo agricolo da “impianti che adottano soluzioni integrative innovative con moduli sopraelevati da terra, prevedendo anche la rotazione dei moduli, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, consentendo anche l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.
Si deve quindi a questo D.L. la definizione giuridica di Agrivoltaico a cui sono seguite nel 2022 le linee guida ministeriali[1]. Negli anni l’interpretazione di Agrivoltaico è stata oggetto inoltre di molteplici sentenze, l’ha fatto ad esempio il TAR pugliese[2]:
“rispetto al fotovoltaico classico, “non di rapporto di genus a species si può parlare […] ma di progressiva gemmazione di un istituto nuovo (l’agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria”. Essendo (fotovoltaico e agrivoltaico)situazioni non sovrapponibili non possono essere assimilate quoad effectum”
Ma è nel 2023, con il Consiglio di Stato[3], che si ha una chiara definizione giuridica di Agrivoltaico. Nella Sentenza, infatti, si legge che: