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L’attività di allevamento di animali, insieme alla coltivazione ed alla silvicoltura, secondo la stessa definizione del Codice Civile, rientra tra le attività che caratterizzano il settore primario.
Occorre tuttavia evidenziare come il diritto dell’Unione Europea, in relazione alla nozione di agricoltura, non mette in primo piano l’attività, bensì i prodotti che ne derivano. Infatti, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), al Capitolo III, rubricato “Agricoltura e Pesca”, riporta all’articolo 38 la seguente definizione: “Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore”.
Altri regolamenti comunitari prevedono invece una definizione dell’attività agricola improntata al riconoscimento delle attività svolte da tali imprese. In particolare, la definizione di attività agricola contenuta nel Regolamento n. 1307/2013, indica come tale: