Decreto Agricoltura: riconoscimento del trattamento integrativo CISOA anche in caso di sospensione parziale dell’attività per eventi climatici avversi

di Patrizio Prati, giornalista pubblicista

In considerazione delle eccezionali ondate di calore che stanno investendo tutto il territorio nazionale, ripercuotendosi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, specie di quelli agricoli, la Legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 63/2024, c.d. “Decreto Agricoltura”, ha introdotto alcune deroghe, a carattere temporaneo, al trattamento di integrazione salariale agricolo (CISOA) riconosciuto agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, il nuovo art. 2-bis, commi da 1 a 4, D.L. n. 63/2024, prevede, nel periodo compreso tra il 14 luglio (data di entrata in vigore della Legge n. 101/2024) e il 31 dicembre 2024, la possibilità di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) anche per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da eccezionali eventi climatici avversi.

Conseguentemente, per accedere al trattamento di integrazione salariale CISOA non è necessario, almeno fino alla fine dell’anno, che l’attività lavorativa venga completamente sospesa nella giornata, ma è sufficiente anche una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero.

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