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In considerazione delle eccezionali ondate di calore che stanno investendo tutto il territorio nazionale, ripercuotendosi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, specie di quelli agricoli, la Legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 63/2024, c.d. “Decreto Agricoltura”, ha introdotto alcune deroghe, a carattere temporaneo, al trattamento di integrazione salariale agricolo (CISOA) riconosciuto agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, il nuovo art. 2-bis, commi da 1 a 4, D.L. n. 63/2024, prevede, nel periodo compreso tra il 14 luglio (data di entrata in vigore della Legge n. 101/2024) e il 31 dicembre 2024, la possibilità di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) anche per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da eccezionali eventi climatici avversi.
Conseguentemente, per accedere al trattamento di integrazione salariale CISOA non è necessario, almeno fino alla fine dell’anno, che l’attività lavorativa venga completamente sospesa nella giornata, ma è sufficiente anche una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero.