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Le normative della PAC contemplano il contratto di soccida nell’erogazione del sostegno alla zootecnia, individuano i beneficiari e disciplinano gli adempimenti amministrativi per l’accesso ai pagamenti diretti.
Nell’ambito delle normative unionali e nazionali sulla PAC 2023-2027, l’unica definizione di soccida è riportata nella Circolare AGEA n. 64177 del 30/08/2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115” che definisce la soccida come: “Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano”.
Tale definizione è molto vicina a quella riportata nell’art. 2170 c.c. il quale recita: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto”.