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“In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell’art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile)”(Cassazione civile sez. III, 16/04/2024, n.10309).
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con la quale i Giudici di primo e di secondo grado hanno rigettato la domanda promossa dalla società ricorrente, nella sua qualità di affittuaria di fondo rustico, avente ad oggetto la condanna al pagamento, in proprio favore, di un’indennità per i miglioramenti che la stessa ha apportato al fondo ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 203/1982, dettata in materia di contratti agrari.
In particolare, i Giudici di prime cure hanno affermato che in materia di contratti di affitto di fondo rustico, una disposizione contrattuale ove si prevede che la parte concedente autorizza, sin dalla sottoscrizione del contratto, la parte affittuaria all’esecuzione di “tutti i miglioramenti del fondo” concessi in godimento che quest’ultima ritenga più “opportuni”, in espressa deroga all’art. 16 l. n. 203/1982, deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, co. 2, c.c.