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L’attività di florovivaismo è particolarmente attenzionata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, poiché l’imprescindibile commistione fra attività agricola primaria e attività di vendita di piante di terzi può creare innumerevoli criticità. Chi opera in questo settore, infatti, non può limitarsi a vendere esclusivamente le piante coltivate direttamente in azienda, ma deve necessariamente ampliare la gamma dei prodotti offerti al pubblico attraverso l’acquisto di piante da soggetti terzi.
In caso di verifica il primo elemento attenzionato dall’Amministrazione Finanziaria è indubbiamente la presenza di una effettiva attività di coltivazione, elemento imprescindibile per poter qualificare l’attività come agricola e, conseguentemente, accedere al regime fiscale proprio dell’agricoltura disciplinato dall’art. 32 del TUIR.