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Con la suesposta Ordinanza, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di prelazione agraria, affermando che la previsione di una clausola contenuta all’interno del contratto preliminare di compravendita di un fondo rustico, notificato all’avente titolo alla prelazione (i.e. la “denuntiatio”), che subordini l’efficacia della promessa di vendita al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), è priva di efficacia confessoria e comunque irrilevante a fronte dell’accertamento circa l’effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per la prelazione dell’avente titolo.
In particolare, tale pronuncia trae origine dall’azione giudiziale di riscatto promossa dal proprietario del fondo confinante con il fondo oggetto di compravendita, al fine di sentire pronunciare il trasferimento della proprietà del terreno emarginato alle condizioni comunicategli mediante la denuntiatio, in ragione del suo diritto di prelazione agraria, poi riconosciuto dai giudici di primo grado.
In discordanza con la decisione del giudice di prime cure, la Corte d’appello competente ha accolto le doglianze dell’alienante, riformando integralmente la sentenza di primo grado in quanto ha puntualmente rilevato l’insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio del diritto di prelazione.