Atti costitutivi di servitù prediali. Ancora diversità di vedute fra Fisco e Cassazione

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

La servitù prediale è un diritto reale di godimento su cosa altrui. Ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù prediale, riferibile cioè al fondo rustico, consiste nel peso imposto sopra un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante), appartenente ad altro proprietario.

Perché questo avvenga è, quindi, necessaria la presenza di due requisiti, quali:

  • la presenza di due fondi legati da un rapporto di vicinanza (anche se non necessariamente confinanti) tale da consentire l’esercizio del diritto relativo;
  • l’obiettiva utilità che un fondo può trarre dalla limitazione imposta al fondo vicino. Il riferimento al «diverso proprietario» si riferisce al principio per il quale il proprietario di due fondi vicini non può costituirla a favore dell’uno e a carico dell’altro.

Questo avviene, ad esempio, con la servitù di passaggio allorché il proprietario del fondo servente consente (o meglio tollera) il transito su di esso da parte del titolare del fondo dominante per l’espletamento della sua attività produttiva come anche il passaggio dei prodotti destinati al mercato.

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