Il Consiglio di Stato e il D.M. “'Aree Idonee”: verso un equilibrio tra uniformità normativa e autonomia regionale

di Francesco Tedioli, avvocato

1. Introduzione

Il 14 novembre 2024, con una serie di ordinanze (4298, 4302, 4303 e 4304), il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione in via cautelare dell’efficacia dell’art. 7, comma 2, lettera c), del D.M. 21 giugno 2024 (c.d. “Decreto Aree Idonee”).

Tale disposizione attribuiva alle Regioni la facoltà di derogare al quadro normativo statale previsto dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, consentendo loro di escludere determinate aree dalla classificazione come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Le pronunce si inseriscono in un contesto giuridico caratterizzato da complesse interazioni tra la disciplina nazionale, volta a garantire un’omogeneità di trattamento su tutto il territorio, e le prerogative legislative delle Regioni. In tale quadro, il Supremo Consesso ha inteso preservare l’efficacia delle norme primarie nazionali, evitando che eventuali iniziative legislative regionali, adottate nelle more del giudizio, possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati a livello europeo e nazionale, tra cui quelli previsti dal PNRR.

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